Scuola Guida

passione e avanguardia dal 2016

L’autoscuola Service Car Inzago nasce nel 2016 con Daniele Santambrogio, istruttore con esperienza pluriennale, e si struttura lato pratiche auto nel 2019 con Giancarlo Ferrari, responsabile per oltre un ventennio presso ACI delegazione centrale di Milano.

L’obiettivo dell’attività è quello di poter erogare servizi completi e all’avanguardia per patenti nuove e da rinnovare.

Ecco l’elenco delle patenti che puoi conseguire nell’autoscuola di Service Car:

INFORMAZIONI UTILI

Presso l’autoscuola Service Car Inzago è possibile effettuare il conseguimento di tutte le patenti (AM,A1,A2,A,B,C,CE,D,DE) in tempi rapidi sfruttando le più moderne tecniche di insegnamento e con l’ausilio di sistemi audio visivi che migliorano l’apprendimento del candidato . Sono previste inoltre all’interno del corso alcune ore “sul campo” entrando direttamente in un autofficina per comprendere al meglio alcune nozioni basilari riguardanti la manutenzione del veicolo e la marcia in sicurezza. Il candidato/a proverà direttamente il cambio pneumatico in caso di foratura, come controllare la pressione pneumatici e lo stato d’usura, il controllo dell’olio e dei liquidi ). I candidati assisteranno direttamente all’effettuazione di una revisione per meglio comprendere l’importanza della sicurezza alla guida. Inoltre per mettere immediatamente “alla guida” il candidato potrà avvalersi dell’utilizzo di un simulatore di guida di ultima generazione. All’atto dell’iscrizione verrà fornita una tessera magnetica personale sulla quale verranno registrati tutti i miglioramenti e il percorso nell’apprendimento.

L’interessato che intende procedere col rinnovo della propria patente può presentarsi presso il nostro ufficio per effettuare la visita medico-oculistica. Il rinnovo della patente è contestuale con il rilascio della relazione medica. In seguito la nuova patente potrà essere ritirata presso la nostra segreteria nel giro di pochi giorni. Per il rinnovo della patente presso la nostra autoscuola di Inzago è necessaria la prenotazione, anche per telefono, della visita.

Documenti occorrenti: patente di guida

Servizi erogati gratuitamente: foto tessera in loco

Validità della patente di guida:

Tipo patenteFino a 50 anniOltre 50 anniOltre 70 anniOltre 80 anni
A10532
B10532
C55 fino a 65 *  
D55 fino a 60 anni **  

* oltre 65 anni può essere riclassificata in B o rinnovata ogni anno presso la commissione medica.
** oltre 60 anni può essere riclassificata in C o B o rinnovata ogni anno presso commissione medica.

Vedi riclassificazione della patente.

Per richiedere il duplicato della patente occorre istruire la richiesta da inoltrare agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), i quali rilasciano permesso provvisorio di guida.

Gli interessati che intendono richiedere un “duplicato per deterioramento” possono presentarsi in ufficio con i seguenti documenti:

  • patente di guida in corso di validità
  • 2 foto tessera di cui una autenticata (anche in Comune uff. anagrafe)
  • documento d’identità in corso di validità.

Per richiedere il duplicato della patente occorre effettuare la denuncia presso le autorità (polizia, carabinieri) le quali rilasciano il permesso provvisorio di guida. La patente sarà recapitata al vostro indirizzo. Nel caso in cui le autorità vi segnalassero che la patente non è duplicabile occorre istruire la richiesta da inoltrare agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione). Gli interessati che intendono richiedere un “Duplicato per smarrimento” possono rivolgersi in ufficio con i seguenti documenti :

  • 2 foto tessera di cui una autenticata (anche in Comune)
  • documento d’identità in corso di validità.
  • denuncia originale resa all’Autorità (Polizia, Carabinieri…) e permesso provvisorio di guida

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea possono guidare sul territorio italiano purché non residenti in Italia da più di un anno. La patente estera deve essere accompagnata da permesso internazionale rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente oppure da una traduzione ufficiale in lingua italiana. Dopo 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida estera non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano. È possibile convertire la patente di guida estera in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati di seguito. Per ottenere la conversione, occorre aver conseguito la patente estera prima di aver acquisito la residenza in Italia. In caso contario è necessario conseguire la patente Italiana seguendo la procedura prevista per coloro che non hanno mai conseguito la patente di guida superando le previste prove di teoria e di guida.

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall’acquisizione di residenza in Italia. Per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente). La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera. Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera.

Documenti necessari per la conversione di patenti non comunitarie:

  • 3 foto tessere
  • carta identità in corso di validità.
  • permesso di soggiorno in corso di validità
  • certificato residenza carta semplice (non obbligatorio)
  • patente originale
  • traduzione giurata della patente

 

Documenti necessari per il riconoscimento delle patenti europee:

  • patente originale
  • documento d’identità
  • permesso di soggiorno

 

Link alla tabella aggiornata degli stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti: https://www.mit.gov.it

Elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti
(dati aggiornati a gennaio 2007):
CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI
Algeria
Argentina
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Filippine
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Marocco
Moldova
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco
Repubblica Ceca
Repubblica di Corea del Sud
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Svezia
Svizzera
Taiwan
Tunisia
Turchia
Ungheria
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Per richiedere la conversione della patente militare occorre istruire la richiesta da inoltrare agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), i quali rilasciano il permesso provvisorio di guida se il richiedente era già in possesso di altra categoria di patente, diversamente viene rilasciata la ricevuta della richiesta in attesa del rilascio della patente civile. I militari congedati devono richiedere la conversione entro un anno dalla data di congedo.

Documenti necessari per militari congedati:

  • eventuale Patente di guida già in possesso
  • 3 foto tessera
  • documento d’identità in corso di validità.
  • congedo in originale (in visione) o fotocopia autenticata
  • allegato N rilasciato dal corpo Militare
  • certificato medico (visita può essere prenotata dal nostro ufficio)

 

Documenti necessari per Militari in servizio:

  • 3 foto tessera
  • patente militare in visione
  • patente eventuale già in possesso
  • dichiarazione dell’autorità militare

Per richiedere la patente internazionale occorre istruire la richiesta da inoltrare agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), i quali rilasciano il documento in circa 20 giorni (a seconda del periodo). Gli interessati che intendono richiedere la “Patente internazionale” possono rivolgersi in ufficio con i seguenti documenti:

  • patente di guida in visione
  • 2 foto tessera di cui una autenticata
  • documento d’identità in corso di validità.

Per richiedere la riclassificazione della patente di guida occorre istruire la richiesta da inoltrare agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), i quali rilasciano il permesso provvisorio di guida in attesa del rilascio della nuova patente. Si deve procedere alla riclassificazione quanto il titolare della patente di categoria C o D ha raggiunto i limiti d´età previsti in sede del rinnovo di patente (vedi tabella in RINNOVO DI PATENTE)

Gli interessati che intendono richiedere una “Riclassificazione della patente” possono rivolgersi in ufficio con i seguenti documenti:

  • patente di guida in visione
  • 2 foto tessere
  • documento d’identità in corso di validità.

In ufficio verrà prenotata la visita per il rilascio del certificato medico.

Per effettuare il cambio di residenza della patente di guida, occorre istruire la pratica, con relativa documentazione, da inoltrare agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), i quali rilasciano una nuova patente di guida aggiornata. Tale procedura è necessaria solo per coloro i quali hanno cambiato residenza prima dell’ottobre 1995. Diversamente il comune ricevente la dichiarazione di residenza provvede direttamente ad effettuare la comunicazione di variazione all’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti. Verrà in seguito recapitato all’indirizzo dell’interessato l’adesivo di aggiornamento da applicare sulla patente.

Per espletare la pratica gli interessati possono presentarsi presso il nostro ufficio con i seguenti documenti:

  • patente di guida.
  • documento d’identità in corso di validità
  • 2 foto di cui una autenticata (anche in Comune).
  • permesso di soggiorno per i cittadini non italiani.

Per richiedere il rinnovo del C.A.P. tipo KB accompagnato da patente di categoria B, occorre istruire la richiesta da inoltrare agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), i quali rilasciano la ricevuta della richiesta da allegare al certificato di abilitazione sino al rilascio del nuovo documento rinnovato. Per gli altri tipi di C.A.P. o per coloro i quali sono in possesso di patente di categoria C o D, non si procede al rinnovo: è sufficiente rinnovare la patente di guida.

Il C.A.P. tipo KB con patente B, deve essere rinnovato ogni 5 anni: contestualmente può essere rinnovata la patente di guida.

Gli interessati al “Rinnovo del CAP” possono rivolgersi in ufficio con i seguenti documenti:

  • patente di guida in corso di validità
  • C.A.P.
  • documento d’identità in corso di validità

Presso il nostro ufficio sarà prenotata la visita medica.

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